CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE Agenzia delle Entrate: Provvedimento 10 luglio 2020
Con il provvedimento del 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità attuative e i modelli per usufruire dei crediti di imposta per le spese di sanificazione, adeguamento dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione introdotti dal Decreto-legge 19/05/2020, n. 34 (Cosiddetto Decreto “Rilancio”).
In particolare, anche sulla base delle interlocuzioni con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento odierno definisce la procedura in base alla quale:
- i beneficiari comunicano all’Agenzia, con modalità esclusivamente telematiche, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute (o che prevedono di sostenere) nell’anno 2020;
- a seconda delle comunicazioni ricevute, l’Agenzia determina l’importo del credito d’imposta fruibile da ciascun soggetto, per garantire che l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 nel corso del 2021, anche da parte di eventuali cessionari, avvenga nei limiti di tale importo e per conoscere progressivamente l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta fruibili.
Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia, e riceverà risposta entro 5 giorni. Il provvedimento definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all’Agenzia di optare, invece che per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La circolare precisa che tra i possibili beneficiari rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico: tipicamente bar; ristoranti; alberghi; teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l’estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta.
Ricordiamo che l’articolo 120 del Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34, riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico nonché alle associazioni, fondazioni e agli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. L’articolo 125 del Dl “Rilancio” riconosce un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite F24, nell’anno 2021. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo, il relativo F24 è scartato. Con successiva risoluzione verrà istituito un apposito tributo e impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24
Infine, l’articolo 122 del decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei sopra descritti crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.