Credito D’imposta Per Investimenti Pubblicitari: Domanda Al Via Dal 1° Settembre
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello e le istruzioni aggiornate con le novità introdotte dal decreto Rilancio.
Esclusivamente per il 2020, viene meno il requisito dell’incremento dell’investimento: il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione (imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati (a “regime”, invece, è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati): non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”.
Viene meno anche il requisito del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore di almeno l’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente).
Altra novità riguarda la natura degli investimenti agevolabili: per l’anno 2020, infatti, l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
La modifica dei requisiti per poter fare domanda si affianca alla conseguente riduzione della percentuale di credito d’imposta spettante, che passa dal 75% al 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti UE sugli aiuti “de minimis” e del limite di spesa, pari a 40 milioni per gli investimenti su quotidiani e periodici e 20 milioni per quelli su radio e TV.
Alle novità previste dal decreto Rilancio è stata quindi affiancata una nuova finestra temporale per l’invio delle domande. La scadenza è fissata al 30 settembre, ma restano valide le comunicazioni già inviate nel mese di marzo. È comunque possibile presentare a settembre una nuova comunicazione per sostituire quella presentata a marzo 2020.
Le funzionalità per inviare la comunicazione e per consultare l’importo del credito d’imposta ricalcolato sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel e Fisconline, o con la Carta nazionale dei servizi.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato, dovrà essere presentata invece nei termini ordinari (dal 1° al 31 gennaio 2021).
A seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta è riconosciuto con provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, ed è utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Il codice tributo da utilizzare è “6900”, istituito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 41/2019.