Contributi A Fondo Perduto Non Spettanti: Le Regole Per La Restituzione
Con Risoluzione 45/2021, il Fisco ha istituito i codici tributo per il recupero tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto previsti per l’emergenza Covid, poi risultati in tutto o in parte non spettanti.
Difatti chi ha ottenuto i contributi a fondo perduto previsti per l’emergenza Covid, poi risultati in tutto o in parte non spettanti, deve procedere alla restituzione, pagando anche le penali previste. Sono previste sanzioni dal 100 al 200% senza possibilità di definizione agevolata. Per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato può scattare anche la reclusione da sei mesi a tre anni, oppure (se l’importo del contributo è inferiore a 4mila euro), una sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, per un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
La normativa di riferimento per la restituzione dei contributi a fondo perduto non spettanti è contenuta nel comma 12 dell’articolo 25 del dl 34/2020. Il Fisco sottolinea che la stessa regola si applica anche ai ristori successivi, concessi per il perdurare dell’emergenza Covid.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 7500: “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
- 7501: “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;
- 7502: “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
Nella sezione Contribuenti si inseriscono i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante. La sezione “Erario ed altro” si compila inserendo nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio. Nel campo “tipo”, la lettera “R”, nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati, nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.