Bonus Sanificazione: Nuovo Provvedimento Dell’Agenzia Delle Entrate
Con il provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate rende noto che la comunicazione delle spese ammissibili per il bonus sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione previsto dal Decreto Sostegni bis può essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
I beneficiari, o i loro intermediari, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, dovranno trasmettere, esclusivamente online, all’Agenzia il modello approvato con il provvedimento summenzionato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web.
Entro 5 giorni, viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.
Il credito d’imposta del 30% previsto dall’art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.
Entro il 12 novembre 2021, al termine del periodo di presentazione delle istanze delle spese ammissibili, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La misura percentuale è ottenuta rapportando il detto limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.