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ART. 25 DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

By consulteam inAttualità

Il Decreto legge n. 34 del 19.05.2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 128, supplemento ordinario n. 21 del 19.05.2020 denominato Rilancio con l’art. 25 collocato nel Titolo II, dedicato al “Sostegno alle imprese e all’economia”, Capo I “Misure di sostegno” al fine dichiarato di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19″, riconosce un contributo a fondo perduto erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

I commi 3 e 4  dell’art. 25, dettano le condizioni per l’ammissione al contributo: che i ricavi (o compensi) siano stati non superiori a 5.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (il 2019 per quelli con periodo coincidente all’anno solare)  e che la somma del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019 (oppure che l’attività sia iniziata a partire dal 1° gennaio 2019, nel qual caso il contributo spetta comunque, almeno nella misura minima).

Se sono rispettate le due condizioni, il fondo perduto ottenibile è determinato sulla base della differenza tra l’ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto a quelli di aprile 2019. In particolare, a seconda del livello di ricavi e compensi nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il contributo si determina applicando a tale differenza la percentuale che segue:

  • il 20% per soggetti con ricavi e compensi (conseguiti nel 2019 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non superiori a 400.000 euro
  • il 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e non superiori ad euro 1.000.000
  • il 10% per soggetti con ricavi superiori ad euro 1.000.000 e non superiori ad euro 5.000.000.

In ogni caso, all’avente diritto spetta un importo minimo determinato in euro 1.000 per le persone fisiche e 2.000 per le persone giuridiche. Il comma 3 precisa che la nozione di ricavi include soltanto le voci relative alla cessione di beni e servizi oggetto dell’attività dell’impresa o delle relative materie prime, sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili. Sono esplicitamente esclusi tutti gli altri componenti positivi quali quelli derivanti da cessione di beni strumentali, azioni e quote, strumenti finanziari, indennità, contributi. Il contributo non è soggetto ad Irap né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa.

La nuova agevolazione del fondo perduto spetta a:

  • Tutti i soggetti che conseguono reddito di impresa, in qualunque forma giuridica (individuali, società di persone, società di capitali, ma anche enti non commerciali, nell’ambito delle eventuali attività commerciali svolte);
  • I professionisti titolari di partita IVA (salve le diverse eccezioni sottoelencate);
  • I soggetti titolari di reddito agrario con partita IVA.

Ad essere esclusi sono:

  • I soggetti la cui attività risulti cessata al 31 marzo 2020;
  • Gli enti pubblici;
  • Gli intermediari finanziari e le società di partecipazioni;
  • I professionisti iscritti alla gestione separata (che, oltre ai 600 euro di aprile, se rispettano le condizioni previste godono del bonus 1000 euro Inps di cui al comma 2 dell’art. 89);
  • I lavoratori dello spettacolo (che fruiscono per aprile e maggio dell’indennità da 600 euro di cui al comma 9 dell’art. 89);
  • I lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti alle casse di previdenza di diritto privato (ordini professionali).

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

 

 

 

 

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