Sovrabbondanza Di Requisiti RTI: La Sentenza Del TAR
La sovrabbondanza di requisiti non rappresenta un’automatica causa di esclusione, soprattutto in relazione a un contesto entro il quale ci sono soltanto due concorrenti e la scelta dell’altro implicherebbe una soluzione antieconomica per la stazione appaltante.
Il TAR Marche, con la sentenza n. 765/2022, pronunciata a seguito del ricorso di un operatore contro l’aggiudicazione di un affidamento biennale di servizi a un RTI, conferma quanto detto pocanzi. Il raggruppamento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso perché composto da Cooperative che possedevano i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara. La partecipazione in raggruppamento tra loro, con sovrabbondanza dei requisiti, avrebbe assunto esclusivamente finalità anticoncorrenziali perché sono pervenute due sole offerte.
Secondo il TAR, la sovrabbondanza di requisiti da parte di RTI non costituisce automatica causa di esclusione.
Potrebbe, invece, determinare l’esclusione solo nel momento in cui lo strumento giuridico venisse effettivamente utilizzato come espediente anticoncorrenziale da rilevare attraverso elementi fattuali che dimostrino tale finalità.
Il fatto che siano prevenute due sole offerte non risulta sufficiente a dimostrare l’intento anticoncorrenziale, poiché la stazione appaltante ha comunque ottenuto un’offerta migliore rispetto a quella proposta dalla ricorrente, per di più in un contesto in cui non è raro che la partecipazione alle gare sia scarsa e spesso circoscritta a soli due offerenti.
Inoltre il giudice amministrativo ha precisato che la pretesa anticoncorrenzialità addebitata al RTI andrebbe a totale discapito proprio dell’amministrazione che, escluso l’attuale aggiudicatario dovrebbe aggiudicare la gara ad una offerta economicamente meno vantaggiosa.
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.