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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: affidamenti diretti solo sotto i 40.000 euro

By consulteam inAppalti pubblici

L’art. 1, comma 20, lettera h) del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, ha apportato importanti modifiche alla disciplina prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), relativa ai contratti sottosoglia.

Diversamente da quel che inizialmente in molti hanno pensato, nella versione attuale dell’art. 36 del Codice dei contratti è previsto l’utilizzo dell’affidamento diretto “puro” esclusivamente per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro è stato, invece, utilizzato (impropriamente) il termine “affidamento diretto” nonostante la norma preveda una procedura a metà tra l’affidamento diretto e la procedura negoziata.

La nuova versione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti prevede che le stazioni appaltanti possano procedere “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affida-mento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati“.

Considerato che l’affidamento diretto “puro” presuppone un rapporto fiduciario per il quale non è necessaria la consultazione di altri operatori, l’affidamento previsto dalla lettera b) non si può definire propriamente “diretto” perché proviene a valle di una consultazione o indagine di mercato e la valutazione di 3 preventivi per i lavori e 5 operatori economici per i servizi e le forniture.

Cosa diversa avviene per gli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro che utilizzano la procedura negoziata fino ad 1 milione di euro e la procedura aperta oltre. In particolare, la nuova versione dell’art. 36 prevede:

  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.
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