Offerta Tecnica: Pagine Eccedenti E Divieto Di Valutazione
Con Sentenza n. 5112 del 05/07/2021, il Consiglio Di Stato, Sez. V, si pronuncia in merito all’eccedenza delle pagine relative all’offerta tecnica chiarendo che la stessa non inficia la procedura concorsuale.
Difatti, come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le censure che si appuntano sulla violazione della clausola della lex specialis di gara che prevede che la commissione non possa valutare le pagine delle offerte oltre un determinato numero, anche se fondate, non inficiano la procedura concorsuale nella normalità, a meno che non siano previste a pena di esclusione. Ciò vale a meno che non venga fornito un principio di prova in ordine alla violazione, nel caso di specie, della par condicio fra i partecipanti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016).
Nel caso di specie, come affermato dalla sentenza appellata, la violazione della par condicio è palese, avendo la commissione rilevato che: “l’offerta presentata è stata giudicata per intero, non applicando alcuna censura alle pagine in eccesso, in quanto anche se più cospicua delle 2 pagine richieste, è stata formulata con interlinee e caratteri molto più ampi, che al netto delle foto e di parti delle schede tecniche che ne intervallavano il testo, il suo contenuto in termini complessivi risulta essere in ogni caso in linea di massima corrispondente a quanto richiesto. Difatti non ha occupato alla Commissione Giudicatrice più tempo di quello dedicato alla valutazione delle offerte formulate dalle altre due ditte”. La commissione ha, dunque, esplicitamente dichiarato di avere effettuato la valutazione dell’offerta in violazione delle prescrizioni succitate, non rilevando le giustificazioni relative all’assenza, nella fattispecie, di ulteriori indicazioni in ordine ad interlinea, dimensione o altre caratteristiche del testo, che avrebbero reso la clausola ambigua o inapplicabile.
Quest’ultima ipotesi, non si rinviene affatto atteso che, in mancanza di prescrizioni tipografiche, ogni concorrente, evidentemente, avrebbe potuto redigere la relazione nella forma prescelta, essendo consapevole del fatto che la commissione, in omaggio al principio della par condicio, avrebbe valutato solo il numero di pagine enunciato dalla suddetta clausola della lex specialis.
Di conseguenza i Giudici stabiliscono che:“…la sostanziale disapplicazione della clausola da parte della commissione in sede di valutazione dell’offerta si pone, dunque, in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall’operato della stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto alle prescrizioni della lettera d’invito rispetto a quanti invece lo abbiano fatto, rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate, avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valorizzazione dell’offerta”.