In Gazzetta le aggiornate linee guida ANAC n. 11 sulla verifica delle concessioni
Sulla Gazzetta ufficiale n. 182 del 5 agosto 2019 è stata pubblicata la delibera ANAC 26 giugno 2019, n. 570 recante “Linee guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea” aggiornate al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55.
La struttura delle linee guida, in pratica, è rimasta inaterata e si tratta, quindi delle seguenti piccole modifiche inserite all’interno dell’articolato:
- al paragrafo 3.1 viene aggiunto il riferimento al decreto-legge n. 32/2019 ed il nuovo testo diventa “Il termine indicato dall’articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 rappresenta il termine finale entro cui i titolari di concessioni affidate senza gara prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 devono adeguare la percentuale degli affidamenti esterni alle indicazioni normative. L’adeguamento è effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza.”;
- al paragrafo 5.6 vengono modificati i termini entro cui devono essere assolti gli obblighi di pubblicazione ed il nuovo testo diventa “Gli obblighi di pubblicazione di cui ai punti precedenti devono essere assolti, in prima applicazione, entro il 31/01/2022 con riferimento al periodo 1/1/2021-31/12/2021 e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.”.
In pratica nulla di nuovo se non il fatto che le concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Coice dei contratti e, quindi, il 18 aprile 2016 che avrebbero docuto adeguarsi alle nuove norme entro il 18 aprile 2018, verranno adeguate entro il 31 dicembre 2020.
Ricordiamo che tra i concessionari, soltanto quelli autostradali possono evitare le procedure ad evidenza pubblica per una quota pari al 40% dei contratti, a differenza degli altri concessionari per i quali tale percentuale scende al 20%; gli stessi, anche dopo lo sblocca cantieri, continuano ad avere un grande privilegio perché mentre dall’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 la percentuale del 20% era uguale per tutti i concessionari, con la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) in deroga a quanto originariamente previsto con il Codice dei contratti i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare con procedura ad evidenza pubblica soltanto una percentuale pari al 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150mila euro mentre la restante percentuale del 40% potrà essere affidato alle società in house. In pratica è continuato a restare in vita il tetto del 60% del previgente Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006). Si perpetua, quindi, anche dopo lo sblocca cantieri, il grande privilegio per i concessionari autostradali che continuano a realizzare con società in house il 40% dei contratti di lavori, servizi e forniture. In pratica mentre con il testo originario dell’art. 177 del Codice degli appalti era stabilito che l’80% degli appalti per i lavori autostradali debbano essere affidati tramite gara pubblica, con il nuovo testo successivo all’entrata in vigore della legge di bilancio 2018 non modificato dallo sblocca cantieri, soltanto il 60% dovrà essere affidato con procedura ad evidenza pubblica mentre il restante 40% può essere realizzato direttamente dai concessionari autostradali senza gara e con società in house.