Consulteam S.r.l.

Orari Uffici

Lun – Ven dalle 9 alle 18

+39 342 09 33 216

Hai domande? Contattaci.

Richiedi Informazioni
  • Home
  • Chi siamo
  • Servizi
    • Finanza Agevolata
      • Credito di Imposta per attività di Ricerca e Sviluppo
      • Credito di Imposta “Bonus Investimenti Sud”
      • Credito di imposta ZES unica
      • Credito di imposta per i beni strumentali 4.0
      • Resto al SUD
      • Bando ISI 2024
    • Attestazione SOA
    • Certificazione dei Sistemi di Gestione
      • ISO 9001
      • ISO 14001
      • ISO 37001
      • ISO 45001
    • Sicurezza sul Lavoro
      • SGSL
    • Privacy
    • Gare d’Appalto
      • Rating di Legalità
    • Consulenza sul modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231
  • Contatti
Consulteam S.r.l.

Il decreto MEF sulle gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale

By consulteam inAppalti pubblici

In Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022, n. 239, il Ministero delle Finanze del 28 settembre 2022, ha pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze del 28 settembre 2022, con il quale sono stati individuati i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.

Il decreto specifica che sono considerate violazioni l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici; notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici; notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36 -bis e 36 -ter del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 -bis del d.P.R. n. 633/1972.

Per quanto concerne il provvedimento, all’art. 3, vengono stabilite le soglie di gravità delle violazioni.

Nello specificano:

  • Si considera grave la violazione quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto;
  • Per gli appalti suddivisi in lotti invece, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.
  • In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35mila euro.

I casi di violazioni non definitivamente accertati, e pertanto valutabili dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, sono considerati tali quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Ai fini dell’esclusione dell’operatore economico,  le violazioni non rilevano se è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, o qualora siano stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia la certificazione relativa ai tributi e che la SA può utilizzare per valutare l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

Infine Il MEF specifica che, nelle more dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 81, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici e in ogni caso dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, vanno applicate le indicazioni operative contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti.

  • Esclusione dell’operatore economico a seguito di sanzione interdittiva dell’ANAC
    Previous ArticoloEsclusione dell’operatore economico a seguito di sanzione interdittiva dell’ANAC
  • Next ArticoloANAC: arriva il simulatore di punteggio per la qualificazione delle stazioni appaltanti
    Esclusione dell’operatore economico a seguito di sanzione interdittiva dell’ANAC

Related Posts

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list
Appalti pubblici

Il Parere del MIT sull’obbligo di verifica di iscrizione alla white list

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Appalti pubblici

La differenza tra presentazione dell’ offerta e rilancio in presenza nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante
Appalti pubblici

MIT: appalti di servizi relativi a più unità operative della stessa Stazione Appaltante

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera
Appalti pubblici

Tar Campania: Appalti pubblici e verifica costi manodopera

Lascia un commento (Cancel reply)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Forniamo un valido supporto alle imprese che non vogliono sopravvivere ma crescere in professionalità ed innovazione

NAVIGA

  • Home
  • Chi siamo
  • Contatti

ARTICOLI RECENTI

  • Semplificazione delle procedure di trasmissione dei documenti ad ANAC dal 1° gennaio 2024
  • Modello organizzativo 231: cos’è e come si organizza
  • Appalti a società miste: i limiti di partecipazione

CONTATTI

Via Giacomo Matteotti, 5 - 82020 - Buonalbergo (BN)
info@consulteam-srl.com
consulteam@arubapec.it
+39 342 09 33 216

© 2020 ConsulTeam S.r.l. P.IVA 01739360624

Cookie Policy
Privacy Policy
Copy