Consiglio di Stato: Regime di trasparenza e assoggettamento agli obblighi contributivi
Il Consiglio di Stato, con parere n. 1142 del 1° luglio 2022, si è pronunciato in materia di Affidamenti in house sul regime di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e sull’assoggettamento agli obblighi contributivi.
Nello specifico, l’ANAC ha posto due quesiti su come devono comportarsi le Stazioni Appaltanti in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari e all’assoggettamento all’obbligo contributivo di cui all’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
A tali quesiti ha risposto il Consiglio di Stato con il parere summenzionato.
In riferimento alla Tracciabilità dei flussi finanziari per affidamenti a società in house, il Collegio ha fornito una risposta negativa, confermando il parere del MIMS per cui “il codice identificativo di gara (CIG), introdotto dalla normativa antimafia (articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) allo specifico fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione ai pagamenti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche in favore di soggetti privati, mal si attaglierebbe al caso degli affidamenti in house, nei quali tale finalità non sembrerebbe sussistere”. Secondo Palazzo Spada, il codice identificativo di gara è per definizione riferito allo svolgimento di procedure di gara, presupposto, questo, evidentemente insussistente nel caso di affidamento diretto in house.
In riferimento al secondo quesito relativo all’ obbligo contributivo delle società in house verso ANAC, l’Autorità ha chiesto conferma “della legittimità di una previsione che assoggetti all’obbligo contributivo gli affidamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori a proprie società in house, introducendo, di fatto, un trattamento differenziato e peggiorativo rispetto a fattispecie contrattuali analoghe in ragione della particolare attività di vigilanza richiesta all’Autorità nel caso concreto”.
A riguardo, il Collegio non ha confermato le considerazioni del MIMS, relativamente a un’asserita assenza di un “mercato di competenza”, con riferimento agli affidamenti in house, presupposto che sarebbe richiesto dalla lettera del comma 65 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale “le spese di funzionamento … dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici … sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità”.
L’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 con previsione integrativa speciale, riferita specificamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC), prevede che “L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”.
La nozione di “mercato di competenza” dell’ANAC, cui fa riferimento il comma 65, viene, quindi, specificata, ai fini in esame, dal successivo comma 67, identificandola, a tali fini, nell’ambito di attività dei “soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza”. Nell’ambito di questi poteri, riconosciuti dalla legge, la Sezione ritiene quindi che l’ANAC possa assoggettare all’obbligo contributivo gli affidamenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori a proprie società in house, non potendo in senso contrario valere l’obiezione in punto di potenziale aggravio dei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, dovendo evidentemente la provvista economico-finanziaria seguire il comando giuridico della legge e non precluderne l’efficacia.