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Consiglio di Stato: Computo Dei 90 Giorni Per Il Rinnovo Dell’Attestazione SOA

By consulteam inAppalti pubblici

Le attestazioni SOA costituiscono requisito di ammissione alle gare pubbliche che si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso.

L’operatore economico che partecipa a una gara pubblica deve garantire costantemente il possesso della qualificazione richiesta e la possibilità concreta della sua dimostrazione e verifica, ciò che assicura alla stazione appaltante l’affidabilità e la perdurante idoneità tecnica ed economica del concorrente.

Di conseguenza, al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010, istanza di rinnovo nel termine di 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione.

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato nella Sent. n.7178, Sez. V del 18/11/2020 riguarda l’aggiudicataria di una procedura di appalto finalizzata ad affidare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volta al recupero, ove possibile, di spazi interni di immobili di proprietà dello Stato si vedeva revocata l’aggiudicazione atteso che, ad opinione della stazione appaltante, l’impresa era incorsa in un periodo di censura nel possesso dell’attestazione SOA nel periodo compreso tra il 28 ottobre 2018 e il 25 gennaio 2019.

L’amministrazione argomentava che l’impresa avrebbe dovuto iniziare la procedura per il rinnovo della stessa entro e non oltre il 29 luglio 2018, da anticiparsi al 28 luglio 2018 ex articolo 76, comma 5 del D.P.R. 207/2010 (90 giorni), in quanto la scadenza era di domenica.

Le date quindi da prendere in considerazione sono:

  • Scadenza della SOA: 27 ottobre 2018;
  • Contratto per il rinnovo dell’attestazione: 30 luglio 2018;
  • Nuova attestazione: 25 gennaio 2019.

L’operatore economico adiva il TAR davanti al quale sosteneva che l’amministrazione avrebbe basato la sua decisione su un errato presupposto di fatto. L’intenzione era quella di ottenere l’annullamento di un provvedimento di revoca ritenuto illegittimo.

Difatti, l’operatore, sosteneva di aver rispettato quanto previsto dalla legge ed evidenziava non solo che il nuovo certificato, sia pur emesso in data successiva alla scadenza del precedente, si salderebbe a quest’ultimo, ma anche che l’eventuale venir meno della continuità dei requisiti di qualificazione è una valutazione che spetta all’organo di attestazione.

Il TAR, rigettava il ricorso, limitandosi a sostenere che “La richiesta di rinnovo…è stata inoltrata il 30 luglio 2018. Essa è pertanto da ritenersi tardiva, in quanto presentata 89 giorni prima della scadenza”.

L’impresa, di conseguenza, insorgeva dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con Sent. n.7178, Sez. V del 18/11/2020, ribalta la sentenza di primo grado, stabilendo le modalità di computo dei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010. Così argomenta: “considerando la data del 28 ottobre 2017 quale dies a quo per l’impresa (art. 76, comma 5) e come dies ad quem per l’organismo di attestazione (art. 76, comma 3), la validità del nuovo certificato si situa il giorno successivo all’ultimo giorno di validità del precedente attestato quinquennale, realizzando così quella perfetta continuità, o “saldatura”, perseguita dal legislatore agli scopi di cui sopra. Indi, deve concludersi che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la richiesta di rinnovo dell’attestazione dell’appellata del 30 luglio 2018 ha rispettato il termine di cui all’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207 del 2010, con la conseguenza che la nuova attestazione, ancorché non emessa alla data di scadenza della precedente, bensì il 25 gennaio 2019, non ha comportato la soluzione di continuità nel possesso del requisito”.

Nello Specifico:

  • il 27 ottobre 2018 era l’ultimo giorno di validità della SOA in contestazione: tale data non può costituire, quindi, il primo giorno di validità della nuova attestazione – come provato anche dalla determina di esclusione, in cui era espressamente statuito che la SOA in scadenza avrebbe perduto efficacia il 28 ottobre 2018;
  • il 27 ottobre 2018, dunque, va conteggiato nel calcolo ai fini della determinazione della tempestività della richiesta di rinnovo, del che la richiesta effettuata dall’operatore il 30 luglio risulta perfettamente nei termini;
  • ove così non fosse – ossia facendo partire dal 27 ottobre il calcolo ai sensi dell’articolo 76, comma 3 del D.P.R. 207/2010 – si verificherebbe una sovrapposizione tra il primo giorno di validità della nuova attestazione e l’ultimo giorno di validità della certificazione in scadenza – con la conseguenza che verrebbe sottratto un giorno alla validità quinquennale delle SOA, come previsto dall’articolo 84, comma 11, Codice;
  • accogliere l’impostazione resa dal Collegio di primo grado – ossia considerare il 28 luglio 2018 ultimo giorno utile per la stipula del contratto relativo alla certificazione in esame – porterebbe alla conseguenza che il termine di 90 giorni, riconosciuto alla società di attestazione per l’emissione della SOA, scadrebbe il 26 ottobre 2018 – con la conseguenza che il termine fissato per l’organo di attestazione si verificherebbe prima del termine quinquennale di scadenza della precedente certificazione (rispettivamente 27 e 28 ottobre 2018).

 

 

 

 

 

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