Codice dei contratti e Calcolo soglia di anomalia: arrivano le conferme dall’ANAC
Sulle nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, si è già scritto tanto.
Dopo la circolare del MIT con le modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (leggi articolo), anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è entrata nel merito con la delibera 2 ottobre 2019, n. 892 mediante la quale ha risposto ad una istanza di precontenzioso sulla modalità prevista all’art. 97, comma 2 del Codice dei contratti.
Ricordiamo, in particolare, che l’articolo 97, comma 2 del Codice si applica quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15. In questo caso la congruità è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Il parere di precontenzioso
La delibera dell’Anticorruzione ha risposto da un’istanza in cui si è contestato il calcolo della soglia di anomalia effettuato dalla stazione appaltante in applicazione dell’art. 97, comma 2 del Codice dei contratti, con particolare riferimento all’ultimo passaggio disciplinato dalla lettera d).
In particolare, secondo l’istante la lettera d) del comma 2 dell’art. 97 del Codice prescriverebbe che, ad essere sottratto dalla soglia di cui alla lettera c) (media aritmetica dei ribassi + scarto medio dei ribassi), sia un valore percentuale ottenuto applicando alla medesima soglia il risultato del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico dei ribassi. Nel caso di specie, la stazione appaltante, calcolata la soglia di cui alla lettera c) (23,260), l’ha decrementata (tramite sottrazione) del valore assoluto (pari a 0,743) ottenuto applicando il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (422,753, dunque 7×5= 35%) allo scarto medio (2,122), ottenendo in tale modo la soglia di anomalia pari a 22,517 (23,260 – 0,743). Ad avviso dell’istante, la stazione appaltante avrebbe dovuto invece sottrarre alla soglia di cui alla lettera c) (23,260) il valore, non assoluto ma percentuale, di 0,743% (arrotondando, pari a 0,172) ottenendo la soglia di anomalia pari a 23,088.
La risposta dell’ANAC
Per rispondere all’istanza, l’ANAC ha richiamato il Parere di Precontenzioso n. 715 del 23 luglio 2019 nel quale l’Autorità ha ritenuto che il decremento della soglia di cui alla lettera c) non sia percentuale e che l’interpretazione corretta della lettera d) del comma 2 dell’art. 97 sia la seguente:
x = PS –(SM*P/100)
dove
PS = soglia di cui alla lett. c)
SM = scarto medio aritmetico di cui alla lett. b)
P = prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (di cui alla lett. a).
Considerata anche la sentenza del TAR Sicilia 16 settembre 2019, n. 2191, che ha ritenuto che l’espressione “valore percentuale” faccia riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione, l’ANAC ha ritenuto conforme al dettato dell’articolo 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 la formula per il calcolo della soglia di anomalia utilizzata dalla stazione appaltante, nella quale il decremento della soglia di cui alla lettera c) non è percentuale.