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Calcolo soglia di anomalia e Sblocca Cantieri: dal MIT chiarimenti sulle nuove modalità del Codice dei contratti

By consulteam inAppalti pubblici

 

 

Con l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, sono profondamente cambiate le modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 che fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

In particolare, con la modifica all’art. 97 del Codice sono state modificate le procedure di calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15) e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia.

Le specifiche nel bando di gara

La circolare del MIT chiarisce subito la necessità di fissare all’interno del bando di gara, nella lettera di invito o nel disciplinare di gara:

  • le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici;
  • il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata.

In riferimento alle procedure prevista all’articolo 97, comma 2-bis del Codice dei contratti, la circolare precisa che ai fini della determinazione del rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, tale valore (R) deve essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15. Negli esempi che seguono è stato applicato l’arrotondamento alla terza cifra decimale.

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