ANAC Sulla Formulazione Dell’Offerta
La bassa indicazione delle quantità incide sulla corretta applicazione del principio di trasparenza amministrativa e su quello della buona fede nella formazione del contratto, in quanto impedisce una completa analisi da parte degli offerenti delle prestazioni poste in gara, invalidando così la formulazione dell’offerta.
A seguito dell’istanza di un operatore, che ha segnalato nell’ambito di una procedura di gara, l’invito da parte della stazione appaltante a presentare l’offerta fornendo solo ai concorrenti solo l’incidenza percentuale delle categorie merceologiche elencate, e comprendenti oltre 600 prodotti, ANAC pubblica la Delibera del 25 gennaio 2023, n.33.
- Secondo l’Operatore economico una simile modalità avrebbe impedito la partecipazione, in quanto l’omessa indicazione delle quantità non avrebbe permesso di formulare un’offerta consapevole;
- Secondo la Stazione appaltante, invece, trattandosi di affidamento di un Accordo Quadro, al quale avrebbero fatto seguito dei contratti specifici, le quantità non avrebbero potuto che essere del tutto indicative e non vincolanti. Pertanto è stato ritenuto maggiormente aderente alla realtà fornire l’indicazione delle percentuali di incidenza delle singole categorie merceologiche sul totale e di avere ricevuto l’assenso da parte di Consip S.p.a.
La gara prevedeva inoltre una clausola di revisione prezzi che consentiva di riallineare i prezzi secondo le variazioni pubblicate dall’ISTAT, motivo per cui l’indicazione delle quantità presunte avrebbe creato un parametro fuorviante soggetto ad oscillazioni.
Sul punto interviene l’ANAC, ricordando che:
- ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. iii) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), l’accordo quadro è l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro;
- anche secondo la giurisprudenza amministrativa unico elemento da cui non si può prescindere è l’indicazione del “massimale” che ogni Azienda può chiedere all’appaltatore, poiché la stessa predetermina in modo chiaro il limite quantitativo dello sforzo organizzativo richiesto al fornito.
ANAC sul punto ha ritenuto che, al fine di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria ed equilibrata, occorre ridurre il margine di incertezza, fornendo ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno, anche sulla base delle precedenti esperienze.