ANAC: Immotivati i ribassi stabiliti sulla base di affidamenti precedenti.
L’ANAC ha reso all’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica), parere di precontenzioso n. 69 del 6 febbraio 2023, n. 69, in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei tre livelli di progettazione e della direzione lavori per interventi di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico di un edificio scolastico.
L’Autorità Anticorruzione ritiene immotivati i ribassi stabiliti sulla base di affidamenti precedenti e stabilisce che se una stazione appaltante decide di effettuare un ribasso della base d’asta, esso va adeguatamente motivato, per evitare che si verifichino ribassi eccessivi all’esito della gara, escludendo anche operatori in grado di offrire una qualità elevata, ma non di offrire prezzi uguali o inferiori a un importo fortemente ribassato.
A riguardo, ANAC ha richiamato quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida ANAC.
Difatti ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. “Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8, I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”.
Ancora, secondo le Linee guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 50/2016, “al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara. Inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi”.
Anche il Consiglio di stato ha precisato che le determinazioni delle stazioni appaltanti siano legittime a condizione che:
- sia “dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara”;
- “e tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi»; la riduzione sia adeguatamente motivata”.
Infine l’Autorità Anticorruzione precisa che i ribassi eccessivi sono anticoncorrenziali e che i parametri di riferimento dell’istruttoria riguardano percentuali medie di ribasso raggiunte all’esito di gare espletate, mentre in questo caso la stazione appaltante ha applicato la riduzione per stabilire la base d’asta, che per sua natura è soggetta a ulteriori ribassi a seguito del confronto concorrenziale.