Affidamento Diretto O Gara? La Differenza Sta In Un Bando
Nel caso di affidamento diretto, la SA non solo non è tenuta a indire una gara per individuare un operatore economico, ma questo non configura il reato di turbativa del procedimento amministrativo. Lo ribadisce ancora una volta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7264/2022 della VI sez. Penale.
La Corte di Cassazione ha voluto precisare la distinzione tra l’art. 353 e l’art. 353-bis del codice penale:
- il primo configura come reato l’impedimento della gara o il suo turbamento;
- il secondo, rubricato “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” ritiene che il reato sussista quando si è in presenza di una gara, anche se informale, in caso di procedimento amministrativo di scelta del contraente. Tale reato in particolare si realizza con una condotta finalizzata a inquinare il contenuto del bando e a condizionare le modalità di scelta del contraente.
Ne discende che la condotta di turbamento, per assumere rilievo ai sensi dell’art. 353-bis del codice penale, deve innestarsi ed intervenire in un procedimento amministrativo che contempli una qualsiasi procedura selettiva, la pubblicazione di un bando o di un atto che abbia la stessa funzione.
Si è in presenza di reato quando esiste una condotta volta a perturbare un procedimento amministrativo funzionale ad una “gara”. Nel caso di affidamento diretto, esso avviene in assenza di ogni forma competitiva e concorsuale, secondo lo schema prefigurato dalla normativa di riferimento.
Quindi, in conclusione, possiamo dichiarare che in assenza di bando o di un documento che possa configurare l’esistenza di una gara, non si è in presenza di turbamento di procedimento amministrativo.